News n.22 del 30 Agosto 2021


L’assessorato alle Attività Economiche del Comune di Catanzaro e il Centro Studi DLM Digital@b MIA Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l’Innovazione e la Digitalizzazione nell’ambito del progetto di ricerca RISANA MI@”, nella qualità di partner scientifico dello Sportello Informativo CITY HUB”, presentano:

IL NUOVO CALENDARIO SULLA CRISI D’IMPRESA

E L’INTRODUZIONE DELL’ISTITUTO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 il Decreto legge n. 118 del 24 agosto 2021 recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Le misure fanno seguito alla straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, introducendo nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l’accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti.

In particolare, il Decreto prevede:

  • il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023;
  • l’introduzione dell’istituto della composizione negoziata della crisi (i cui articoli istitutivi si applicheranno a decorrere dal 15 novembre 2021), che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento. Si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza, a cui si accede tramite una piattaforma telematica. All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa;
  • la modifica alla legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi;
  • il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta.

Non vi è dubbio che la novità più interessante è contenuta nell’articolo 2 del novello decreto, ed è rappresentato dal percorso negoziale di risanamento delle imprese, ossia la composizione negoziata della crisi: per i casi in cui lo squilibrio economico o patrimoniale dell’impresa, che può causare la crisi o l’insolvenza, è valutato ancora ragionevolmente reversibile, l’imprenditore commerciale o agricolo può chiedere alle associazioni camerali dell’ambito territoriale, in cui ha sede la sua impresa, la nomina di un esperto indipendente.

Questo specialista, incaricato con le modalità riportate nel decreto, indipendente e in possesso di specifiche consulenze, assiste l’imprenditore, agevolando le trattative tra l’impresa e gli altri soggetti coinvolti nella situazione debitoria dell’azienda e cercando ogni possibile soluzione finalizzata a ristabilire condizioni economiche sane e soddisfacenti per tutti.

Il percorso di composizione della crisi, supportato dall’esperto, è volontario ed extragiudiziale, è caratterizzato dalla riservatezza e vi si accede per mezzo di una piattaforma unica nazionale telematica a partire dal 15 novembre 2021.

Sulla piattaforma, l’imprenditore può verificare una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti incaricati.

Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico sono definiti, entro 30 giorni, con decreto del ministero della Giustizia.

Al momento della nomina dell’esperto, l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio.

Il decreto per incentivare l’accesso alla procedura di composizione negoziata, istituisce anche delle misure premiali di natura fiscale che sono riportate all’articolo 14.

In particolare, il testo stabilisce che:

  1. a partire dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, e fino alla conclusione delle procedure negoziate, gli interessi sui debiti tributari sono abbattuti alla soglia legale
  2. sono ridotte al minimo le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione della misura ridotta in caso di pagamento entro un termine comunicato dall’ufficio che le irroga, se tale termine scade dopo la data di presentazione dell’istanza di composizione negoziata
  3. le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di nomina dell’esperto e oggetto della composizione negoziata sono ridotti del 50% se, alternativamente, l’imprenditore:
    • chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito;
    • predispone il piano di risanamento idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria (articolo 67, comma 3, lettera d del regio decreto 267/1942);
    • presenta la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articolo 18 del Dl n. 118/2021);
    • accede a una delle procedure disciplinate dal n. 267/1942, dal Dlgs n. 270/1999 o dal Dl n. 347/2003;
  4. nei casi di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo previsti all’articolo 11, comma 1 lettera a) e c) del decreto n. 118/2021, l’Agenzia delle entrate concede, a fronte di istanza sottoscritta dall’imprenditore e dall’esperto nominato, un piano di rateazione fino a un massimo di 72 quote mensili relativamente alle somme dovute ma non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate come sostituto d’imposta, IVA, IRAP non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori. L’imprenditore decade dal beneficio della rateazione (anche) in caso di successivo deposito del ricorso per concordato, articolo 161 del RD n. 267/1942, o in caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, ovvero in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza
  5. dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo o degli accordi di ristrutturazione:
    • non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa (articolo 88, comma 4-ter, Tuir)
    • le perdite dei beni relative al costo non ammortizzato e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi (articolo 101, comma 5, Tuir).

Da non sottovalutare il fatto che nel caso di successivo fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza l’applicazione delle riduzioni.

E’ certo che, a parere di chi scrive, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, a cui possono accedere tutti gli imprenditori commerciali, non essendo previsti limiti dimensionali e che prevede l’affiancamento all’imprenditore di un esperto, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative volte al risanamento dell’impresa, sarà la prossima scommessa.

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