Con le ultime novità introdotte dal decreto semplificazioni, la scheda carburante non è più obbligatoria se il pagamento viene documentato mediante moneta elettronica, ovvero, carta di credito, di debito o prepagata.

In base alle novità introdotte dalla Manovra 2018, a partite dal 1°Luglio 2018, le spese sostenute per l’acquisto di carburanti, potranno essere portate in deduzione e l’Iva in detrazione, solo se il pagamento verrà effettuato con mezzi tracciabili, per cui con carte di credito, bonifici ed altri mezzi ma non per mezzo contanti.

Il contenuto di qualsiasi fattura è regolato, in generale, dagli articoli 21 e 21-bis del decreto IVA. Tra gli elementi individuati come obbligatori da tali disposizioni, con specifico riferimento ai carburanti, non figura, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo (casa costruttrice, modello ecc.) Va inoltre evidenziato che qualora si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica imporranno tale forma a tutto il documento (es.: riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.)

E’ consentito l’emissione di una sola fattura “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate“, laddove “effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto” e purché “recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime“. Ne deriva dunque che sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti.

Sono state introdotte particolari disposizioni sulla deducibilità dei costi d’acquisto e la detraibilità dell’IVA, che impongono l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare “carte di credito, carte di debito o carte prepagata emesse da operatori finanziari soggetti d’obbligo di comunicazione previsto“, pertanto non è previsto il pagamento in contanti al fine della deducibilità dei costi d’acquisto e detraibilità dell’IVA.

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