Il decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2019, ha introdotto la possibilità di aderire alla definizione agevolata di una serie di controversie tributarie. In particolare, l’articolo 2 del provvedimento stabilisce il contribuente potrà definire, pagando solo i tributi, senza sanzioni ed interessi, i seguenti atti purchè notificati entro la data di entrata in vigore del Decreto (24 ottobre):

  • gli inviti al contraddittorio notificati fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione;
  • gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati;
  • gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa;
  • gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempre ché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

I termini entro cui effettuare il versamento sono diversi a seconda del tipo di atto. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Scarica il Decreto-Legge 23 Ottobre 2018 n.119


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