Nell’informativa che comunicherà l’esito della richiesta, anche l’indicazione dell’ammontare complessivo dovuto, l’importo e le scadenze di ogni rata e i relativi bollettini di pagamento

Parte la seconda fase della definizione agevolata 2018, con gli adempimenti previsti per l’Agenzia delle entrate-Riscossione e per i contribuenti che hanno presentato, entro il 30 aprile, la richiesta di adesione ai provvedimenti della “rottamazione-ter”, prevista dall’articolo 3 del decreto legge 119/2018, e del “saldo e stralcio”, contenuto nella legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, articolo 1, commi 184 e seguenti).

Appuntamenti importanti per i contribuenti che beneficeranno delle agevolazioni previste: nel caso della rottamazione-ter, il provvedimento consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge), mentre il “saldo e stralcio” consente, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica con Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20mila euro, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.Rottamazione-ter
Entro il 30 giugno 2019, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invia ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata 2018, una “Comunicazione” informativa sull’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda.
In caso di accettazione, la “Comunicazione” contiene l’indicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo e la scadenza di ogni rata e i relativi bollettini di pagamento.
In caso di rifiuto, ovvero se l’istanza di adesione alla definizione agevolata non è stata accolta, la nota contiene le motivazioni per cui non è stato possibile dare seguito positivo alla richiesta del contribuente.

Qualora, in fase di presentazione della domanda, il contribuente ha scelto di estinguere il debito in unica soluzione, dovrà provvedere al relativo pagamento entro il 31 luglio 2019 mentre, se ha preferito dilazionare la somma fino a un massimo di 18 rate consecutive, distribuite in cinque anni, le scadenze da ricordare sono diverse.
Scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2019, rispettivamente, la prima e la seconda rata, con le quali il contribuente provvederà al pagamento dell’importo corrispondente al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione agevolata 2018. La differenza (80% del dovuto) sarà suddivisa nel numero di rate rimanenti, secondo la scelta effettuata dal richiedente, di pari importo, i cui termini di scadenza sono fissati al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i successivi quattro anni, ovvero fino al 2023.

Se il contribuente ha scelto di aderire alla definizione agevolata 2018 per cartelle già inserite nella rottamazione-bis, per la quale non ha potuto provvedere al pagamento delle prime tre rate entro il 7 dicembre 2018, la legge prevede che il pagamento della somma dovuta sia effettuato fino a un massimo di dieci rate di pari importo distribuite in tre anni. Le prime due rate hanno scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019, mentre per le successive otto gli appuntamenti sono fissati al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Saldo e stralcio
Entro il 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione al provvedimento di “saldo e stralcio”, la “Comunicazione” informativa contenente l’indicazione delle somme dovute, le scadenze, l’importo delle rate e i corrispondenti bollettini di pagamento.
I contribuenti che hanno scelto di estinguere il debito in un’unica soluzione dovranno effettuare il versamento entro il 30 novembre 2019, mentre, per coloro che hanno scelto di pagare in cinque rate, gli importi saranno suddivisi tra il 2019 e il 2021:

  • 35%, con scadenza il 30 novembre 2019
  • 20%, con scadenza il 31 marzo 2020
  • 15%, con scadenza il 31 luglio 2020
  • 15%, con scadenza il 31 marzo 2021
  • il restante 15%, con scadenza il 31 luglio 2021.

Cosa succede in caso di diniego alla possibilità di aderire al provvedimento di “saldo e stralcio”? Sempre entro la data del 31 ottobre 2019, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti la “Comunicazione” con le motivazioni per le quali non è stato possibile procedere con la richiesta del contribuente e, per i tributi che rientrano tra quelli definibili, l’automatica inclusione nel provvedimento di rottamazione-ter, gli effettivi importi dovuti suddivisi in rate e le nuove scadenze nonché i bollettini di pagamento.

Anche in questo caso, il contribuente dovrà provvedere entro il 30 novembre 2019, se ha scelto di effettuare il pagamento in un’unica soluzione, mentre, per il saldo nel numero massimo di 17 rate distribuite in cinque anni, la prima, corrispondente al 30% del dovuto, deve essere versata entro il 30 novembre 2019 e le successive 16, di pari importo, entro le scadenze fissate al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi, fino al 2023.

Se le cartelle che non rientrano nel provvedimento di saldo e stralcio erano già state inserite nella rottamazione-bis, per la quale il contribuente non ha provveduto al pagamento delle prime tre rate entro il 7 dicembre 2018, la legge prevede il saldo in nove rate, distribuite in tre anni. Il pagamento della prima, per il 30% del dovuto, dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2019, mentre il residuo 70% sarà suddiviso in otto quote di pari importo, che dovranno essere corrisposte il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.


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