AgricoltoriL’ Ismea, con la determina n. 230 del 6 aprile 2016 ha pubblicato un nuovo bando diretto all’imprenditoria giovanile, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, con l’obiettivo di supportare quelle operazioni fondiarie che possono consentire il primo ingresso dei giovani nel mondo agricolo, in modo tale da favorire il ricambio generazionale.

L’intervento verrà localizzato in 2 distinti lotti “territoriali”:

1. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana, Umbria e

2. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’agevolazione consiste in un contributo per il subentro a “cancello aperto” (ovvero senza tener conto delle scorte vive e morte) in aziende, in rifermento ad operazioni di valore compreso tra 250mila e 2 milioni di euro.

Sono ammesse anche operazioni di importo superiore ai 2 milioni, nel qual caso l’operazione si realizza a mezzo della concessione di un mutuo ipotecario o di importo inferiore, comunque pari almeno a 100mila euro, a condizione, in questo caso che sia riconducibile a un’operazione di arrotondamento fondiario.

I soggetti beneficiari sono, come anticipato, i giovani che vogliono insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di titolari dell’ azienda e che alla data di presentazione della domanda, il cui termine ultimo è individuato nel 10 giugno 2016, posseggono i seguenti requisiti:

a. età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;

b. essere cittadini comunitari residenti in Italia e

c. possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, individuate alternativamente in:

– laurea a indirizzo agrario;

– titolo di scuola media superiore in campo agrario;

– esperienza lavorativa almeno biennale quale coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale;

– attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione professionale.

I requisiti di cui al punto c possono anche non sussistere alla data di presentazione della domanda, a condizione che il richiedente dichiari di impegnarsi ad acquisirle entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni.

La concessione dell’agevolazione richiede, nel caso di primo insediamento come ditta individuale, che, nel termine perentorio di 3 mesi dalla comunicazione della determina di ammissione, il soggetto risulti titolare di partita Iva agricola, iscritto al registro delle imprese della CCIAA e all’INPS gestione agricola.

Al contrario, nel caso di primo insediamento in forma societaria, il giovane deve essere socio di una società che:

  1. sia titolare di partita Iva in campo agricolo e iscritta al registro delle imprese della CCIAA;
  2. sia una società agricola ex D.Lgs. 99/2004 e non sia assoggettata a procedura concordataria o concorsuale né abbia in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  3. sia composta per la maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, da soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;
  4. sia amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;
  5. lo statuto preveda una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote per tutta la vigenza dell’operazione fondiaria.

Il successivo articolo 5 del bando, individua in maniera analitica, le cause di esclusione:

  • essere già beneficiari di un premio per il primo insediamento anche se non ancora erogat;
  • svolgere attività consistente nella fornitura di servizi a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza; in altri termini, il riferimento è all’attività agromeccanica come definita dall’articolo 5, D.Lgs. 99/2004. ;

Il Bando inibisce le operazioni fondiarie che intercorrono tra coniugi, anche separati, parenti e affini entro il primo grado, nonché quelle che hanno a oggetto aziende i cui terreni sono concessi in affitto o comodato, con contratti di durata residua, al momento di presentazione della domanda, superiore a 5 anni.

Da ultimo, il bando si occupa, di individuare alcune cause inibitorie in perfetta coerenza con la ratio ispiratrice dell’agevolazione; infatti, sono escluse dai fondi le operazioni che hanno a oggetto:

  1. aziende con terreni insufficienti a garantire redditività e sostenibilità finanziaria all’operazione;
  2. aziende agricole i cui terreni evidenziano fenomeni di elevata frammentazione e polverizzazione fondiaria, con distanza tra i corpi aziendali che non consente un razionale ed economico utilizzo dei fattori della produzione;
  3. aziende agricole i cui terreni non hanno destinazione agricola e i cui fabbricati non dispongono del requisito di ruralità secondo la normativa vigente (in questo caso l’esclusione è parziale, limitata ai mappali non rispondenti ai requisiti di “ruralità”) e
  4. aziende agricole che non garantiscano il rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale e di igiene, ambiente e benessere degli animali

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