CARTELLA ESATTORIALEE’ stato approvato da parte dell’Agenzia delle Entrate il nuovo modello di cartella esattoriale.

Con provvedimento n.27036 del 19 Febbraio 2016, il nuovo modello di cartella esattoriale sostituirà il precedente e adeguerà le procedure di riscossione alla nuova struttura organizzativa prevista dalla Riforma Fiscale.

Le informazioni sulle modalità di pagamento sono state riunite nella sezione “dove e come pagare: saranno presenti le indicazioni relative agli uffici a cui si possono versare gli importi (poste, banca, sportelli Agenzia Entrate), le istruzioni per l’eventuale pagamento rateale, l’indicazione di interessi e sanzioni in caso di ritardo, mancato pagamento.

Con il decreto legislativo 159/2015, cambierà la terminologia, non troveremo più il termine “compensi” ma “oneri di riscossione”.

Mentre la sezione “presentazione del ricorso” sostituirà “presentazione del reclamo-mediazione del ricorso”. La nuova riforma prevede che per le controversie fino a 20 mila euro la presentazione del ricorso giudiziale produca automaticamente anche gli effetti di reclamo e possa contenere una proposta di mediazione in modo da rideterminare l’ammontare della spesa.

Il ricorso in giudizio senza l’assistenza del difensore è possibile per multe superiori a 3mila euro (il precedente limite era 2.582,28 euro).

Ogni singolo allegato di Avvertenze conterrà tutte le istruzioni per presentare eventuale ricorso, complete di termini da rispettare, uffici a cui rivolgersi, istruzioni.

E’ possibile pagare sul sito di Equitalia, alle poste o in banca, agli sportelli automatici di Poste e Banche, presso i tabaccai convenzionati con banca ITB, Sisal e Lottomatica, presso gli sportelli delle Entrate. Saranno presenti nella nuova cartella esattoriale tutte le istruzioni per i pagamenti in ritardo, pagamenti dall’estero, pagamenti parziali, dati identificativi della cartella, comunicazione agente della riscossione, indicazione dell’ente creditore, altre informazioni utili (diritti di notifica, oneri di riscossione, spese, interessi di mora).

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